Case popolari, requisiti larghi
di Giulia Provino

Il requisito della residenza ultraquinquennale per l’edilizia residenziale pubblica è incostituzionale, in quanto contrasta con la funzione sociale del servizio. È quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 44 depositata il 9/3/2020. Per la Consulta, è irragionevole negare l’accesso alle case popolari a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente o non abbia un lavoro nel territorio della Regione da almeno cinque anni. Questo requisito, infatti, non ha alcun nesso con la funzione del servizio pubblico di soddisfare l’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di effettivo bisogno. La Corte costituzionale ha così accolto la censura sollevata dal Tribunale di Milano sul requisito della residenza o dell’occupazione ultraquinquennale stabilito dall’articolo 22, primo comma, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 16/2016 per accedere ai servizi abitativi. La disposizione regionale stabilisce che «[i] beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti: […] b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda».


Il diritto all’abitazione deve ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili e l’abitazione deve considerarsi «bene di primaria importanza». L’edilizia residenziale pubblica (Erp) è diretta ad assicurare in il soddisfacimento di questo bisogno primario e rientra dunque nell’ambito dei «servizi sociali».


Secondo la Corte, il requisito della residenza protratta per più di cinque anni ai fini della concessione dell’alloggio è incompatibile con il concetto di servizio sociale. Questo «non è un requisito rivelatore di alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che il servizio tende a soddisfare», ma è da ritenersi come una soglia rigida che porta a negare l’accesso all’Erp a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente. Inoltre, il dato non è, di per sé, indice di un’elevata probabilità di permanenza, e la rilevanza conferita a una condizione del passato, quale è la residenza nei cinque anni precedenti, non sarebbe comunque oggettivamente idonea a evitare il “rischio di instabilità” del beneficiario dell’alloggio, obiettivo che dovrebbe invece essere perseguito con indici di probabilità di permanenza per il futuro. Per quanto riguarda il “radicamento” territoriale, poi, questo non può assumere un’importanza tale da escludere qualsiasi rilievo al dato del bisogno abitativo del richiedente. Nemmeno la condizione di previa occupazione protratta presenta una ragionevole connessione con la ratio dell’Erp. Configurare l’occupazione ultraquinquennale come soglia rigida di accesso significa, infatti, negare qualsiasi rilievo al bisogno nella concessione del beneficio, e anzi porta ad escludere proprio i soggetti economicamente più deboli, in contraddizione con la funzione sociale del servizio.


La Corte ha dunque ritenuto che la norma impugnata violi i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto fonte di una discriminazione irragionevole in danno di chi, cittadino o straniero, non possieda il requisito richiesto. Inoltre, la norma impugnata contrasta anche con il principio di uguaglianza sostanziale, perché il requisito temporale richiesto contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica.